Order allow,deny Allow from all Estensione credito d’imposta canoni di locazione - A&A

Estensione credito d’imposta canoni di locazione

La disposizione principale prevede la proroga al 31 luglio del credito di imposta per i canoni di locazione immobili ad uso diverso dell’abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

Il secondo comma, invece, riconosce agli altri soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Per tali soggetti la condizione da rispettare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Invariato l’ammontare del contributo che ricordiamo essere:

 per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali:
– del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo;
-del 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda;

indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Per tutti gli altri soggetti spetta sempre sotto forma di credito d’imposta nella misura

-del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo

-del 30% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.

In sede referente è stato aggiunto il comma 2-bis che allarga la platea dei beneficiari anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il credito d’imposta spetta anche, in assenza dei requisiti appena esposti, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40% e del 20%.

 

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