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Decreto Ristori-quater: possibili rateazioni delle cartelle esattoriali fino a 100.000 Euro senza ISEE

Fino al 31 dicembre 2021 è possibile richiedere una rateazione per cartelle esattoriali fino a 100.000 Euro senza ISEE e per un massimo di settantadue rate mensili.

Le dilazioni delle cartelle esattoriali è regolata dall’art.19 del DPR 602/73; l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 Euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta.

Dunque fino a 60.000 Euro, è sufficiente presentare richiesta di rateazione con accesso automatico dichiarando la situazione di obiettiva difficoltà. Oltre tale importo, è necessario documentare tale situazione con l’ISEE.

Il Decreto “Ristori quater” (D.L. n. 157/2020) interviene in materia di rateizzazione delle cartelle prevedendo che alla presentazione della domanda di rateizzazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro il 31 dicembre 2021 viene innalzata a 100.000 Euro la soglia per certificare la temporanea difficolta economica tramite ISEE e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate – anche non consecutive, determinano la decadenza della rateizzazione.

Oltre a quanto detto finora, il Ristori-quater introduce ulteriori novità sulle rateazioni.

Sempre entro il 31 dicembre 2021 i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, conseguente al covid-19, possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Inoltre, per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere entro il 31 dicembre 2021 la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

La stessa misura era in vigore per coloro che erano decaduti dalla “Rottamazione-ter”, D.L. 119/2018.

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